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La categoria di "fuori organico" prevista dalla legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni, e' soppressa. Gli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione suddetta, sono trasferiti in ausiliaria. Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria ai sensi del precedente comma competono le indennita' di cui agli articoli 67 e 68 in luogo di quella prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazione Gli ufficiali per i quali il trattamento complessivo risulti inferiore a quello goduto nella posizione di "fuori organico" conserveranno la differenza del trattamento economico quale assegno ad personam per il tempo in cui avrebbero dovuto rimanere nella posizione anzidetta. Per gli ufficiali di cui al presente articolo il periodo di permanenza in ausiliaria e' computato, agli effetti della pensione, come servizio effettivo sino a raggiungere, con il periodo trascorso nella posizione di "fuori organico", il massimo di otto anni.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art105 · fonte del testo

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