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Agli ufficiali dell'Esercito, che siano stati collocati nella riserva per una causa diversa da quelle indicate negli articoli 100 e 101 o in congedo assoluto, e che fruiscano dell'indennita' di cui all'art. 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni, compete, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo dell'indennita' predetta, quella stabilita dall'art. 68. Tuttavia, agli ufficiali dell'Esercito, che siano stati collocati nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermita' dipendenti da cause di servizio, l'indennita' stabilita dall'art. 68 compete dalla data di entrata in vigore della presente legge anche se non fruiscano gia' dell'indennita' di cui all'art. 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art102 · fonte del testo

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