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Le norme di cui al primo comma del precedente articolo 100 si applicano anche agli ufficiali dell'Esercito che, collocati nella riserva ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, con diritto a pensione di riposo, siano riconosciuti fisicamente idonei ai servizi dell'ausiliaria. Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria compete, se piu' favorevole, dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, il trattamento previsto dalla legge stessa per gli ufficiali collocati in ausiliaria per eta'. Agli ufficiali che non saranno trasferiti nell'ausiliaria continuera' ad essere corrisposto il trattamento al quale acquisirono diritto all'atto del collocamento nella riserva. Al termine di tale trattamento, in luogo dell'indennita' prevista dall'art. 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni, a detti ufficiali sara' attribuita l'indennita' di cui all'art. 68 della presente legge.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art101 · fonte del testo

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