Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954. 389 parole tolte, 9 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Non possono far parte del consiglio di disciplina:
tolto: a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;
tolto: b) il capo di stato maggiore generale, i capi e i sottocapi di stato maggiore del Regio esercito della Regia marina o della Regia aeronautica, gli ufficiali generali addetti al comando del corpo di stato maggiore del Regio esercito, il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali;
tolto: c) gli ufficiali appartenenti alle case militari di Sua Maesta' il RE e IMPERATORE e dei Reali Principi e che vi prestano effettivo servizio;
tolto: d) gli ufficiali che prestano servizio ai Ministeri della guerra, della marina o della aeronautica (esclusi gli ufficiali generali dell'arma aeronautica a disposizione del Ministero dell'aeronautica), gli ufficiali degli ispettorati dell'esercito; gli ufficiali addetti all'ufficio militare del Ministero dell'Africa italiana, agli uffici dello stato maggiore dell'esercito o della marina, agli uffici del capo di stato maggiore generale, ai comandi d'armata; gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali addetti al comando generale dell'arma; gli ufficiali addetti alla segreteria della commissione suprema di difesa; gli ufficiali di collegamento col comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale o con altre gerarchie del Regime;
tolto: e) gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli istituti militari;
tolto: f) i superiori gerarchici dell'ufficiale sottoposto a consiglio; i capi di stato maggiore del corpo d'armata e della divisione, del comando in capo di armata navale o di squadra, dei comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e dei comandi militari marittimi; i capi ufficio dei comandi di difesa territoriale e di zona militare;
tolto: g) i capi di stato maggiore dei comandi di zona aerea territoriale, limitatamente ai casi di cui alle seguenti lettere l) ed m);
tolto: h) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso;
tolto: i) l'offeso o il danneggiato ed i parenti od affini, sino al quarto grado (incluso), dell'inquisito, dell'offeso o danneggiato;
tolto: l) chiunque abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare e chi per ufficio diede parere in merito;
tolto: m) coloro che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o consiglio di disciplina per lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;
tolto: n) l'ufficiale che sia sotto giudizio o sotto consiglio di disciplina o per il quale siano in corso atti di inchiesta formale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art68 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.