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[1]All'ufficiale in congedo puo' essere inflitta la sospensione dal grado, la quale e' regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite nei precedenti articoli 24 a 28 per la sospensione dall'impiego.

[2]All'ufficiale in congedo si applicano le disposizioni relative alla sanzione penale e alla competenza, vigenti per gli altri militari, nel caso che, chiamato in servizio alle armi a solo scopo d'istruzione, ometta, senza giustificato motivo, di presentarsi negli otto giorni successivi a quello prefisso.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 13 agosto 1940

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art46 · fonte del testo

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