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[1]L'ufficiale in congedo illimitato puo' essere richiamato in servizio temporaneo a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata. Detto richiamo ha luogo con decreto Ministeriale, previo assenso del Ministro per le finanze nel caso di richiamo con assegni.

[2]All'ufficiale in congedo illimitato sono applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933-XII, n. 1837.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art44 · fonte del testo

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