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[1]L'ufficiale che sia affetto da esiti di lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, comprese nelle tabelle n. 3 e n. 4 annesse alla presente legge, e conservi la capacita' ad adempiere le funzioni inerenti al proprio grado ed alla propria arma o corpo o servizio, accertata dal collegio medico legale, puo', a domanda, non essere dispensato dal servizio permanente e continuare a far parte del proprio ruolo.

[2]La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della comunicazione del giudizio definitivo dell'autorita' sanitaria.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art35 · fonte del testo

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