Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1930. Leggi il testo vigente →

[1]Sono abrogate le disposizioni relative all'aspettativa speciale, di cui alle leggi 3 luglio 1902, n. 247, 19 luglio 1909, n. 493, 8 giugno 1913, n. 601, e 21 marzo 1915, n. 301, ed ogni altra disposizione che non sia compatibile con quelle della presente legge.

[2]I gradi onorari concessi sono conservati ad personam.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1930

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art94 · fonte del testo

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