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[1]Il presidente, fatta prendere conoscenza degli atti ai membri, fissa il giorno e l'ora della riunione ed invita per iscritto l'ufficiale sottoposto al Consiglio ad intervenire, avvertendolo che, se alla data stabilita non si presentera' ne' fara' constare d'esserne legittimamente impedito, il Consiglio procedera' in sua assenza.

[2]Ove occorra, la riunione potra' essere prorogata con ordinanza motivata del presidente.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1930

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art88 · fonte del testo

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