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I subalterni di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e del genio, esclusi quelli provenienti dai sottufficiali congedati, possono essere trasferiti, col loro grado ed anzianita', nel ruolo degli ufficiali di complemento dei carabinieri Reali, qualora ne abbiano ottenuta la designazione fin dal tempo di pace in base a norme da determinarsi dal Ministro.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 luglio 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art63 · fonte del testo

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