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[1]Cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento e passano in congedo assoluto, conservando il grado con la relativa uniforme:

[2]gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina:

[3]a 58 anni di eta' se ufficiali superiori;

[4]a 52 anni di eta' se capitani;

[5]a 50 anni di eta' se subalterni.

[6]Gli ufficiali di complemento della Regia aeronautica sono prosciolti da qualsiasi obbligo militare quando abbiano raggiunto i limiti di eta' stabiliti per il rispettivo grado o corpo nell'articolo 36 per la cessazione dal servizio effettivo. Essi potranno, su domanda, essere inscritti sui quadri onorari.

[7]Cessando dal far parte della suddetta categoria, per limite di eta' o per motivi di idoneita' fisica, gli ufficiali possono a loro domanda essere inscritti col grado rispettivo nella riserva.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 23 maggio 1930

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art51 · fonte del testo

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