Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1926 al 2 settembre 1926. Leggi il testo vigente →

L'ufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

  • a)prestare il servizio di prima nomina di durata tale che aggiunto a quello comunque passato alle armi non superi in massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi;
  • b)rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita, ed alle chiamate per speciali esigenze in altre circostanze.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 2 settembre 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art48 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari