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[1]Il presidente invita i membri del consiglio a procedere ad un accurato esame degli atti, concedendo a tal uopo un congruo termine.

[2]Solo dopo aver ricevuto assicurazione scritta dell'avvenuto esame, il presidente fissa il giorno e l'ora della riunione ed invita per iscritto l'ufficiale sottoposto al consiglio ad intervenirvi, avvertendolo che, se alla data stabilita non si presentera' ne' fara' constare d'essere legittimamente impedito, il consiglio procedera' in sua assenza.

[3]Ove occorra, la riunione potra' essere prorogata dal presidente.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art98 · fonte del testo

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