Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Gli ufficiali cessano di appartenere alla riserva e passano in congedo assoluto quando raggiungano i seguenti limiti di eta':

[2]78 anni, se ufficiali generali di qualunque grado;

[3]70 anni, se ufficiali superiori;

[4]68 anni, se ufficiali inferiori.

[5]Il ministro ha facolta' in ogni caso di collocare in congedo assoluto, per motivi disciplinari, previa inchiesta formule, o per motivi di salute, previ accertamenti sanitari, gli ufficiali suddetti prima del raggiungimento dei limiti di eta'.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art80 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari