Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La categoria del congedo provvisorio comprende gli ufficiali che cessano dal servizio permanente per disposizione della presente legge dopo quindici anni di servizio utile, di cui almeno dodici di servizio effettivo, prima di aver compiuto venti anni di servizio effettivo.

[2]Gli ufficiali in congedo provvisorio, a seconda dell'idoneita', hanno gli obblighi di servizio e di disciplina stabiliti per gli ufficiali di riserva.

[3]Raggiunti i venti anni di servizio, l'ufficiale in congedo provvisorio e' collocato a riposo, con iscrizione nella riserva se idoneo, altrimenti in congedo assoluto.

[4]Agli ufficiali in congedo provvisorio sono applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933, n. 1837.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art75 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari