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[1]L'ufficiale dell'ausiliaria e' costantemente a disposizione del ministero per essere all'occorrenza chiamato a prestare uno dei servizi seguenti:

  • a)servizi speciali, per i quali non sono stabiliti appositi personali;
  • b)servizi territoriali o sedentari, in sostituzione di ufficiali in servizio permanente effettivo;
  • c)servizi nelle unita' ausiliarie o territoriali;
  • d)servizi accessori presso le forze armate mobilitate;
  • e)temporanee missioni od incarichi varii, in tempo di pace. Solo eccezionalmente puo' essere assegnato a comandi, reparti o servizi presso le forze armate mobilitate.

[2]L'eventuale richiamo in servizio dell'ufficiale in ausiliaria e' disposto con decreto ministeriale, previo assenso del ministero delle finanze.

[3]All'ufficiale in ausiliaria sono applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933, n. 1837.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art70 · fonte del testo

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