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Salvo che non sia altrimenti disposto da norme speciali, l'ufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

  • a)prestare il servizio di prima nomina di durata tale che, aggiunto a quello comunque passato alle armi, non superi in massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi;
  • b)rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita, ed alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze;
  • c)frequentare i corsi d'istruzione prescritti.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 20 agosto 1939

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art66 · fonte del testo

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