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[1]La categoria del complemento comprende gli ufficiali destinati a completare i quadri del servizio permanente.

[2]Gli ufficiali di complemento sono normalmente tratti:

  • a)dai militari di truppa che abbiano superati appositi corsi;
  • b)da reclutamenti effettuati secondo disposizioni;
  • c)d'ufficio, dagli ufficiali che cessino dal servizio permanente, senza diritto a pensione, prima del limite di eta' stabilito dell'articolo 68;
  • d)a domanda, dagli ufficiali collocati in congedo assoluto per infermita', che abbiano ricuperato l'idoneita' necessaria e non abbiano raggiunto il limite di eta' stabilito dal predetto articolo 68, sempreche' non siano provvisti di pensione vitalizia o temporanea per servizio militare.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art64 · fonte del testo

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