Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 giugno 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Per gli ufficiali in congedo e' ammesso, a giudizio insindacabile del Ministro, il trasferimento dai ruoli delle armi e del corpo automobilistico in quelli degli altri corpi e servizi, solamente in confronto di coloro che abbiano superato i quarantuno anni di eta' e che ne facciano domanda. L'ufficiale assume nel nuovo ruolo il grado di sottotenente con l'anzianita' originaria e non puo' conseguire promozione a grado superiore a quello massimo previsto per il corpo o servizio in cui e' stato trasferito.

[2]Per gli ufficiali inferiori in congedo delle varie armi, corpi e servizi, in possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 536, e' obbligatorio il trasferimento nel corpo sanitario o nel corpo veterinario, a prescindere dal limite di eta' prescritto dal primo comma, del presente articolo. L'ufficiale assume nel nuovo ruolo il grado di sottotenente con l'anzianita' originaria e non puo' conseguire promozione a grado superiore a quello massimo previsto per i corpi sanitario o veterinario. 10

[3]Puo' essere altresi' consentito - in seguito a domanda o a designazione di autorita' - a giudizio insindacabile dei Ministro e previo parere dell'ispettorato dell'arma competente, il trasferimento di ufficiali in congedo dalle armi e dai corpi e servizi in altra arma o nel corpo automobilistico.

[4]Nei trasferimenti previsti dal comma precedente si prescinde dal limite di' eta' prescritto dal primo confina del presente articolo e l'ufficiale e' trasferito con lo stesso grado ed anzianita' che aveva nell'arma, corpo o servizio di provenienza.

[5]I trasferimenti di ruolo senza promozione sono fatti con decreti ministeriali.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 aprile 1940, n. 491

10

La L. 18 aprile 1940, n. 491, nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio D.L. 17 maggio 1938, n. 605, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che " In deroga al disposto dell'articolo 2, comma 2°, del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 605, convertito nella legge n. 2155 del 22 dicembre 1938-XVII, i Consiglieri nazionali in possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, che siano ufficiali in congedo delle armi combattenti, possono rimanere, a domanda, nei ruoli di dette armi".

Testo in vigore dal 20 giugno 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 giugno 1940

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1939 al 20 giugno 1940.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 aprile 1940, n. 491

    La L. 18 aprile 1940, n. 491, nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio D.L. 17 maggio 1938, n. 605, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che " In deroga al disposto dell'articolo 2, comma 2°, del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 605, convertito nella legge n. 2155 del 22 dicembre 1938-XVII, i Consiglieri nazionali in possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, che siano ufficiali in congedo delle armi combattenti, possono rimanere, a domanda, nei ruoli di dette armi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art63 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari