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[1]L'esercizio della professione di ufficiale costituisce l'impiego.

[2]L'impiego non puo' cessare, ne' essere tolto o sospeso, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

[3]L'ufficiale in servizio permanente ad eccezione di quello « fuori organico » non destinato alle organizzazioni giovanili fasciste, non puo' esercitare alcuna altra professione, eccetto i casi previsti dalla presente legge o da disposizioni speciali, ne' l'ufficio di podesta', ne' le cariche di preside, di vice preside e di rettore di provincia, ne' quella di prefetto del Regno.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art18 · fonte del testo

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