Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Agli ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio sedentario, qualunque sia la categoria dalla quale provengono, si applicano le disposizioni stabilite dalla presente legge e dal relativo regolamento per gli ufficiali del servizio permanente, comprese quelle relative al congedo provvisorio, all'ausiliaria, ed al «fuori organico».

[2]Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra, riassunti in servizio sedentario in aspettativa per infermita', che presi in esame per l'avanzamento ai sensi dell'articolo 32 siano dichiarati non prescelti, sono giudicati nuovamente solo quando siano trascorsi ventiquattro mesi dal primo giudizio.

[3]Cessando dal servizio permanente gli ufficiali riassunti in servizio sedentario sono collocati in ausiliaria od a riposo, con o senza inscrizione nella riserva, direttamente o tramite congedo provvisorio, a seconda della loro idoneita' e degli anni di servizio che possono contare.

[4]Nel caso pero' di non idoneita' ai servizi nella riserva, passano nel ruolo speciale.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art137 · fonte del testo

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