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[1]Gli ufficiali mobilitati possono essere sottoposti a consiglio di disciplina per decisione del comandante della grande unita' di guerra o della piazza forte, o della fortezza autonoma da cui l'inquisito dipende.

[2]La decisione di sottoporre un ufficiale a consiglio di disciplina e' presa sulla base dell'inchiesta eseguita dai superiori gerarchici dell'ufficiale stesso, i quali devono sempre osservare le prescrizioni stabilite per la contestazione degli addebiti e la visione degli atti. L'inquisito e' ammesso a produrre documenti, richiedere indagini e testimonianze, e a presentare le difese. All'uopo potranno essere fissati termini perentori.

[3]Il consiglio di disciplina e' formato di tre membri, designati dall'autorita' militare gerarchica cui spetta la facolta' di ordinarlo, tra gli ufficiali dipendenti in servizio effettivo, per i quali non si verifichino i casi di incompatibilita' stabiliti dall'articolo 92 della presente legge. Essi debbono essere, superiori di grado al giudicando, sempre che sia possibile, o almeno piu' anziani.

[4]Gli ufficiali generali appartenenti alle unita' mobilitate non possono essere sottoposti al consiglio di disciplina se non per decisione del capo di stato maggiore dell'esercito il quale forma e convoca il consiglio con le modalita' che ritiene opportune.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art120 · fonte del testo

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