Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il presidente del consiglio di disciplina, ricevuti dall'autorita' che lo ha convocato gli atti dell'inchiesta e gli altri documenti indicati nell'articolo 97, invita i membri a procedere ad un accurato esame di tutti i documenti, concedeno all'uopo un congruo termine.

[2]Solo dopo aver ricevuto assicurazione scritta dell'avvenuto esame, fissa, il giorno e l'ora della riunione, ne da' participazione per iscritto ai membri, ed invita l'ufficiale sottoposto a consiglio ad intervenire, avvertendolo che, se non si presentera', ne' fara' constare alcun legittimo impedimento, si procedera' in sua assenza.

[3]Ove occorra, il presidente potra' prorogare la riunione.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art111 · fonte del testo

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