Art. 3 (Convenzione Istituto musicale "U.Giordano")

L'ente morale istituto musicale pareggiato "U. Giordano", l'Amministrazione provinciale di Foggia e l'Amministrazione comunale di Foggia si obbligano a cedere e trasferire in proprieta' dello Stato, ciascuno per la parte di propria competenza, tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili d'ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca, eccetera) esistenti nell'Istituto musicale pareggiato, elencato negli appositi inventari, allegati alla presente convenzione, della quale fanno parte integrante.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-u-giordano-art3 · fonte del testo

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