Art. 4 (Convenzione Istituto musicale "G.Frescobaldi")

Il comune di Ferrara si obbliga inoltre a cedere e trasferire in proprieta' allo Stato tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili di ufficio e scolastiche, materiali di biblioteca, eccetera) esistente nell'Istituto musicale pareggiato "G. Frescobaldi", materiale che viene elencato nell'inventario che si unisce alla presente Convenzione per farne parte integrante, sotto la lettera "H" ed "I". Non fa parte di detto inventario tutto il materiale di valore storico che e' stato destinato all'istituendo museo "Frescobaldi". In caso di soppressione del Conservatorio, il suddetto materiale verra' restituito al comune di Ferrara.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-g-frescobaldi-art4 · fonte del testo

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