Art. 14 (Convenzione Istituto musicale "L.Canepa")

Lo Stato riconosce alla Regione autonoma della Sardegna ed al Comune di Sassari il diritto di ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per alunni poveri nel numero per ciascuno indicati:

  • a)Regione autonoma della Sardegna posti 15;
  • b)Comune di Sassari posti 15. La concessione dell'esonero e' subordinata alla promozione per scrutinio o alla promozione per esame, nei casi in cui esso e' previsto, mediante la votazione minima di 7/10. In ogni caso l'allievo dovra' ottenere almeno 8/10 in condotta. La presente Convenzione avra' la durata di 99 anni. Le parti contraenti nel caso non intendessero rinnovare la Convenzione al suo termine, dovranno darne avviso 3 anni prima.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-l-canepa-art14 · fonte del testo

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