Art. 11-bis (Convenzione Istituto musicale 'G.Frescobaldi')

Al direttore ed al personale insegnante e non insegnante inquadrato nei ruoli statali che abbiano precedentemente prestato servizio utile a pensione alle dipendenze di enti locali, le pensioni e le indennita' una tantum saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle leggi sulle pensioni approvate con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni. Ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, rimane fermo il diritto al riconoscimento di tutto il servizio prestato alle dipendenze di Enti locali.

Testo vigente dal 20 settembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-g-frescobaldi-art11bis · fonte del testo

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