Art. 12 (Convenzione Istituto musicale "L.D'Annunzio")

Al direttore, agli insegnanti, al personale amministrativo ed ausiliario, inquadrati nei ruoli statali che abbiano precedentemente prestato servizio utile a pensione alle dipendenze di Enti locali, le pensioni e le indennita' per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle pensioni, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni. Ai sensi della legge 21 giugno 1954, n. 523, rimane fermo il diritto al ricongiungimento di tutto il servizio prestato alle dipendenze degli Enti locali con iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali e all'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-l-d-annunzio-art12 · fonte del testo

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