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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Per lo sfruttamento dei terreni petroliferi albanesi, e' assegnato, all'apposita gestione, istituita col R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1301, e in aggiunta alle somme fissate col decreto medesimo, un ulteriore fondo di venti milioni.
[8]Tale somma sara' prelevata dagli avanzi di bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, negli esercizi finanziari dal 1927-28 al 1930-31, in ragione di cinque milioni per ciascun esercizio, restando di ugual importo ridotta la somma da versare al bilancio dello Stato.
[9]Si applicano alle spese da sostenersi col fondo assegnato dalla presente legge le disposizioni sancite dal decreto su citato, in data 8 luglio 1925, n. 1301.
[10]Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza della presente legge.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 31 dicembre 1928 - Anno VII
[13]VITTORIO EMANUELE.
[14]Ciano - Mosconi.
[15]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
