Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]A favore dell'Istituto di studi etruschi, con sede in Firenze, e' concesso per un quinquennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1939-1940, un contributo di annue lire 30.000 perche' possa provvedere alla collaborazione nei lavori occorrenti per la compilazione del Corpus Inscriptionum Etruscarum.
[9]La somma sara', iscritta in aumento allo stanziamento del capitolo 115 (assegni alle Accademie e ai Corpi scientifici e letterari), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario corrente e dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del suddetto Ministero per gli esercizi futuri.
[10]Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad apportare nello Stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Dalla Zona di operazioni, addi' 25 giugno 1940-XVIII
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]Mussolini - Bottai - Di Revel
[15]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 25 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
