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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni di spesa in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio medesimo e del successivo. Gli impegni possono riguardare anche progettazioni e indagini nonche' accertamenti geognostici relativi alle opere da appaltarsi anche in esercizi finanziari successivi. In relazione a quanto disposto nel primo comma potranno essere stipulati contratti aventi per oggetto opere o complessi di lavori la cui consegna ed esecuzione sia prevista in piu' esercizi finanziari. I pagamenti da corrispondere non potranno eccedere lo stanziamento di spesa iscritto nei singoli esercizi finanziari durante i quali viene eseguito il contratto.

Testo in vigore dal 26 novembre 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-11-10;737~art3 · fonte del testo

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