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I limiti di importo dei finanziamenti assistibili con i contributi previsti dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, sono elevati per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, fino a 2.250 milioni e per le iniziative localizzate nel restante territorio dello Stato fino a 750 milioni. In casi particolari, con motivata deliberazione del comitato di cui all'articolo 5 della predetta legge n. 623, detti limiti possono essere elevati rispettivamente fino a 3.000 milioni e fino a 1.500 milioni.

Testo in vigore dal 23 giugno 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-06-07;231~art4 · fonte del testo

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