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[1]La spesa complessiva di lire 220000, di cui all'articolo 1 della presente legge, sara' compensata da corrispondente diminuzione al capitolo n. 311 di detto bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici, salvo, ove occorra, a reintegrare il capitolo stesso negli stati di previsione successivi con la legge del bilancio dell'esercizio in cui se ne manifestasse il bisogno.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 22 giugno 1902.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Di Broglio. N. Balenzano.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 26 giugno 1902 al 16 dicembre 2009
