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Non possono usufruire dei benefici della presente legge gli insegnanti che abbiano cessato di appartenere ai ruoli per una delle cause per le quali non e' consentita la riassunzione nei ruoli stessi. Decadono dalla stabilita' nell'incarico coloro per i quali sopravvengano motivi di inidoneita' fisica o didattica o che incorrano in una delle sanzioni disciplinari di cui al n. 3) e seguenti dell'art. 16 dalla legge 19 marzo 1955, n. 160, nonche' coloro che per due anni scolastici consecutivi riportino qualifiche inferiori a "valente".

Testo in vigore dal 29 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-08-03;744~art6 · fonte del testo

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