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Nei concorsi a cattedre successivi alla entrata in vigore della presente legge, la meta' dei posti, dedotte le aliquote di legge, sara' riservata agli insegnanti che abbiano conseguito la stabilita' nell'incaricato e siano in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso cui partecipano. Qualora il numero dei vincitori risulti inferiore al numero dei posti riservati, i posti non coperti saranno aggiunti al contingente non riservato. Hanno diritto ai benefici di cui al precedente comma anche gli insegnanti dei ruoli ordinari, limitatamente alle classi di concorso per cui siano forniti di idoneita' o di abilitazione. Le cattedre lasciate vacanti dai vincitori provenienti dal ruolo ordinario saranno aggiunte al contingente del concorso riservato.

Testo in vigore dal 29 agosto 1957 al 14 settembre 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-08-03;744~art5 · fonte del testo

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