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[1]Per le alienazioni di opere fortilizie, immobili, terreni, armi e materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra e riconosciuti non piu' necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, sono conservate in vigore le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9 della legge n. 151 del 5 maggio 1901, ed all'articolo unico della legge n. 307 del 7 luglio 1902, per tutte le armi e i materiali suddetti.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1906.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Giolitti. Vigano'. Massimini. A.Majorana.

[6]Visto, Il guardasigilli: Gallo.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-12-30;645~art2 · fonte del testo

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