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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1907-908 la spesa di L. 255,000 per le truppe distaccate in Oriente (Candia).
[7]Alla predetta spesa sara' fatto fronte coi fondi disponibili sugli stanziamenti inscritti nel bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907 sul capitolo n. 72 «Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia)», riportati nel capitolo n. 81 «Conto dei residui» del bilancio per l'esercizio 1907-908.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 4 giugno 1908.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Giolitti. Casana. Carcano.
[12]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 17 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
