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Le spese di cura, comprese quelle per ricovero in istituti sanitari e per protesi, riconosciute necessarie per il personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e per gli appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonche' per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato, che abbiano contratto ferite, lesioni o infermita' dipendenti da causa di servizio, sono poste a carico dei Ministeri della difesa, delle finanze, dell'interno, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste per i rispettivi dipendenti. Per il personale civile delle Amministrazioni sopra indicate si applica l'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, restando le spese relative a carico delle rispettive Amministrazioni. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti l'eventuale ricovero in ospedali o luoghi di cura civili dev'essere autorizzato dalla rispettiva Amministrazione.

Testo in vigore dal 9 dicembre 1957 al 26 agosto 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-11-01;1140~art1 · fonte del testo

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