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((Con effetto dall'anno scolastico 1969-70, in via sperimentale e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, saranno istituiti, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, previo parere di una commissione di esperti, nominata e presieduta dal Ministro stesso, presso istituti professionali di Stato, corsi speciali intesi ad accentuare la componente culturale nel primo biennio professionale. Parimenti ai fini di sperimentazione e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, previo accertamento di idonee condizioni, saranno istituiti, con le modalita' indicate nel comma precedente, in tutto il territorio nazionale presso istituti professionali di Stato, allo scopo di estenderne la durata a cinque anni, corsi annuali o biennali o triennali atti a consentire ai giovani una formazione culturale e applicativa di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale. I corsi di cui al precedente comma possono essere istituiti anche presso sedi di istituti tecnici. I corsi speciali da istituire ai sensi del primo comma del presente articolo non potranno superare il numero di 50; i corsi di cui ai precedenti commi secondo e terzo non potranno superare il numero di 350. Sempre ai fini di sperimentazione, con effetto dall'anno scolastico 1970-71 e sino alla riforma dell'istruzione artistica nel quadro dell'istruzione secondaria superiore, saranno istituiti presso gli istituti statali d'arte che ne facciano richiesta, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione previo parere di una commissione di esperti nominata e presieduta dal Ministro stesso, corsi biennali che estendano la durata degli studi a cinque anni e consentano ai giovani una formazione culturale ed artistica di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale. I risultati della sperimentazione saranno valutati dalle commissioni di cui al primo e al quinto comma e le sue conclusioni saranno comunicate al Parlamento)).

Testo in vigore dal 18 ottobre 1970 al 26 gennaio 1972

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Che cosa è cambiato dal 18 ottobre 1970

Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1969 al 18 ottobre 1970. 6 parole tolte, 98 parole aggiunte.

… esperti, nominata e presieduta dal Ministro stesso, presso istituti professionali di Stato, corsi speciali tolto: tesi aggiunto: intesi ad accentuare la componente culturale nel primo biennio professionale. Parimenti tolto: a aggiunto: ai fini di sperimentazione e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, previo … ai sensi del primo comma del presente articolo non potranno superare il numero di tolto: cinquanta aggiunto: 50; i corsi di cui ai precedenti commi secondo e terzo non potranno superare il numero di tolto: trecentocinquanta aggiunto: 350. Sempre ai fini di sperimentazione, con effetto dall'anno scolastico 1970-71 e sino alla riforma dell'istruzione artistica nel quadro dell'istruzione secondaria superiore, saranno istituiti presso gli istituti statali d'arte che ne facciano richiesta, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione previo parere di una commissione di esperti nominata e presieduta dal Ministro stesso, corsi biennali che estendano la durata degli studi a cinque anni e consentano ai giovani una formazione culturale ed artistica di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale. I risultati della sperimentazione saranno valutati tolto: dalla commissione aggiunto: dalle commissioni di cui al primo aggiunto: e al quinto comma e le sue conclusioni saranno comunicate al Parlamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1969-10-27;754~art1 · fonte del testo

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