Per i servizi prestati a norma del precedente art. 3 gli enti gestori sono tenuti a corrispondere un compenso non superiore all'1 per cento sul valore delle merci acquistate, che sara' versato in apposito capitolo del bilancio delle entrate dello Stato. La misura del compenso, nei limiti di cui al comma precedente, e' determinata dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto col Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 10 dicembre 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1127~art7 · fonte del testo

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