Il personale appartenente all'Amministrazione dello Stato, necessario al funzionamento della Delegazione e della Sezione autonoma, e' ivi distaccato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto col Ministro per il tesoro. Ad esso compete il trattamento di missione all'estero previsto dalle vigenti disposizioni. Il capo della Delegazione puo' tuttavia assumere - previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero - personale del luogo di particolare capacita' anche di cittadinanza non italiana. Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto col Ministro per il tesoro sara' stabilito il numero massimo delle persone di cui al precedente comma nonche' i limiti delle relative retribuzioni, tenute presenti le consuetudini e le leggi locali.

Testo vigente dal 10 dicembre 1954

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1127~art6 · fonte del testo

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