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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' autorizzata la spesa di L. 7,032,536 da inscriversi al nuovo capitolo n. 63-ter nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908, con la denominazione «Sovvenzioni alle masse interne dei corpi».
[7]Sul detto capitolo saranno emessi i mandati per sovvenzioni alle singole masse, intestati all'ufficio di Amministrazione dei personali militari vari per conto dei corpi dell'esercito; l'importo di tali mandati sara' versato nel conto corrente fra il tesoro e l'Amministrazione militare, di cui alla legge 19 dicembre 1901, n. 511.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 2 luglio 1908.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]CARCANO. CASANA.
[12]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 10 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
