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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]E' autorizzata la spesa di L. 7,500,000 da inscriversi al capitolo n. 72 «Sovvenzione alle masse interne dei corpi» del bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910.

[7]Nel detto bilancio saranno introdotte le variazioni in diminuzione indicate nell'annessa tabella A e il reintegro delle somme cosi' stornate sara' fatto nel modo stabilito nell'annessa tabella B.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 26 dicembre 1909.

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Salandra - Spingardi.

[12]Visto, Il guardasigilli: Scialoja.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-12-26;780~art1 · fonte del testo

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