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Dalla somma suindicata dovra' detrarsi l'importo delle tasse erariali riscosse dalla Societa' sui prezzi del trasporto nel periodo suddetto e non versato all'Erario, e relativa penale, oltre gli interessi di mora maturati fino al giorno del pagamento del corrispettivo.
Testo in vigore dal 17 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
