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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]L'art. 2 del R. decreto-legge 26 luglio 1929-VII, n. 1413, convertito nella legge 23 dicembre 1929-VIII, n. 2294, e' sostituito dal seguente:
[9]La posizione di servizio sedentario per l'Arma dei carabinieri Reali comprende 500 delle cariche di scrivano attualmente devolute per organico ai sottufficiali dei vari gradi, presso i comandi e reparti dei carabinieri Reali.
[10]La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 24 agosto 1941-XIX
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]Mussolini - Di Revel
[15]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 4 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
