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[1]Ai pensionati assunti in servizio sara' corrisposta una retribuzione, da fissarsi col decreto Ministeriale di assunzione, non superiore alla eccedenza del trattamento di attivita' - a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo ed eventuale aggiunta di famiglia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni - inerente al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo e relativa anzianita' nel grado medesimo, rispetto alla pensione in godimento, compreso l'eventuale assegno di caro viveri.

[2]Tale eccedenza e' soggetta a revisione in relazione a variazioni dell'aggiunta di famiglia.

[3]Peraltro, l'eccedenza medesima non potra' superare in alcun caso l'importo complessivo della retribuzione e dell'eventuale aggiunta di famiglia stabilite dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e dalla legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, per il personale non di ruolo di categoria corrispondente al gruppo o alla categoria cui appartengono, ai sensi del 1° comma del precedente articolo 3, i pensionati assunti in servizio.

Testo in vigore dal 12 giugno 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-21;528~art4 · fonte del testo

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