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[1]A decorrere dal 1° gennaio dell'anno 1944-XXII, e' abolito l'abbuono del 50 per cento della imposta di ricchezza mobile sui redditi degli affittuari di fondi rustici, accordato con l'articolo 6 del R. decreto-legge 12 agosto 1927-V, n. 1463.
[2]A decorrere dal 1° gennaio 1943-XXI, l'aliquota e' elevata dal 7 al 10 per cento.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 17 luglio 1942-XX
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI
[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 21 agosto 1942 al 16 dicembre 2009
