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Per la presentazione delle denuncie di rettifica da parte dei contribuenti e per le rettifiche e controrettifiche da parte della Finanza, rimangono fermi i termini stabiliti dall'art. 2 della legge 2 maggio 1907, n. 222, e dall'art. 4 del testo approvato col R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608. Nel primo anno di applicazione della presente legge, il periodo utile per la presentazione delle denuncie di rettifica, tanto dei redditi di categoria B quanto dei redditi di categoria C-1, da parte dei contribuenti, e' prorogato al 15 settembre 1942-XX.

Testo in vigore dal 21 agosto 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;885~art2 · fonte del testo

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