Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 agosto 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]A decorrere dall'anno 1943 e fino a nuove disposizioni sono sospese le rettifiche biennali dei redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile, classificati dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924-II, n. 1613, nelle categorie B e C-1, previste dall'art. 10 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016.
[2]I redditi suindicati, accertati per ogni singolo contribuente, possono essere variati annualmente tanto per iniziativa dei contribuenti, quanto per iniziativa degli Uffici delle imposte.
[3]La sospensione delle revisioni biennali prevista dal comma precedente non riguarda i redditi degli affittuari di fondi rustici e quelli derivanti dall'esercizio di industrie agrarie diverse che diano luogo all'applicazione dell'imposta ordinaria di ricchezza mobile.
[4]La valutazione e' fatta sulla base dei redditi prodotti nell'anno precedente a quello in cui la rettifica e' promossa; tuttavia quando alla data della denuncia in aumento o in diminuzione, o alla data in cui vengono eseguite le rettifiche dell'Ufficio siano intervenute circostanze tali che possano comunque influire sulla produzione del reddito, la valutazione di questo deve eseguirsi tenendo conto anche di queste circostanze.
Testo in vigore dal 21 agosto 1942 al 16 dicembre 2009
