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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge e' sospesa, su domanda degli interessati, la riscossione dell'imposta di ricchezza mobile e delle relative addizionali dovute da contribuenti iscritti nella categoria C-1, la cui attivita' professionale sia cessata a causa del richiamo alle armi.

[9]E' del pari sospesa, a decorrere dalla data suddetta, il pagamento dell'imposta generale sulla entrata dovuta dai professionisti richiamati alle armi, contemplati negli accordi 6 febbraio 1940-XVIII, n. 90.825 e n. 90.872, stipulati a' sensi dell'art. 16 del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, giusta le norme che saranno determinate con appositi accordi complementari.

[10]La sospensione cessera' di aver effetto dal primo giorno del secondo mese successivo al congedamento, salvo rimborso o sgravio definitivo delle quote relative al periodo di effettiva permanenza sotto le armi, compreso il mese successivo a quello del congedamento.

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Dalla Zona di operazioni, addi' 25 giugno 1940-XVIII

[13]VITTORIO EMANUELE

[14]Mussolini - Di Revel

[15]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 15 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-06-25;801~art1 · fonte del testo

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